L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 14 Gennaio 2021, n. 62 ha chiarito che il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis, del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) per rendere più celere la soddisfazione dei crediti di lavoro da parte dei lavoratori, può essere adottato anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nel caso in cui sia committente di appalto, quando l’appaltatore non abbia regolarmente pagato i propri lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche chiarito che la responsabilità della stazione appaltante è contenuta entro i limiti di importo dell’appalto e che la possibilità di emettere la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante resta limitata ai soli lavoratori impiegati dall’appaltatore.

INL 14 gennaio 2021, n. 62  

Per approfondimenti, Presidio tematico Contratti e Convenzioni, dott. Stefano Affolati